Ecobonus: un incentivo fiscale per l’azzeramento delle emissioni

13 Dic 2021 | Attualità

Guida alle tipologie d’intervento

Con “ECOBONUS” si intende un incentivo fiscale che consente la detrazione di quota parte dei costi sostenuti per effettuare interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

La Normativa che regola tali attività fa riferimento alle disposizioni del DL 77/2021 (semplificazioni bis), convertito in legge n 108/2021 entrata in vigore il 31/7/2021.

Le detrazioni effettuabili sono di tipo variabile, di tutte o parte delle spese sostenute, a seconda del tipo di intervento eseguito.

L’obiettivo delle disposizioni di Legge è la riduzione dei consumi energetici degli edifici, parte fondamentale della strategia energetica di lungo termine con cui l’Italia punta ad azzerare le emissioni di CO2 nel 2050 in linea con il Green Deal europeo*.

Le modalità con le quali raggiungere gli obiettivi di risparmio dovranno essere riconducibili all’utilizzo di precise tecnologie, le quali saranno eseguite secondo gli standard previsti dalla normativa attualmente in vigore.

Allo stato attuale il sistema Ecobonus è applicabile per le seguenti tipologie d’intervento:

Ecobonus ordinario

Ecobonus ordinario, con aliquote che possono arrivare sino al 65%, fruibile tanto da soggetti IRPEF (privati) quanto da soggetti IRES (società), sia per immobili strumentali che per immobili merce o patrimonio.

Elenco dei principali interventi di riqualificazione energetica:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi);
  • l’installazione di pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
  • l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
  • l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

La fruizione dell’Ecobonus risulta percorribile solo se gli interventi verranno eseguiti su unità immobiliari accatastate e riscaldate, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.

Ecosismabonus

Si tratta di attività mirate ad adeguamenti strutturali che hanno come obiettivo il miglioramento sismico degli edifici.

L’ecosismabonus è applicabile anche per edifici con più unità immobiliari, con aliquote che possono variare dal 50% sino all’85%, con un massimale di spesa pari a 96.000 € (per interventi su singolo edificio) o di 96.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali.

Il principio che regola l’accesso alle detrazioni è quello della diminuzione delle classi di rischio sismico, secondo quanto indicato dal D.M. n. 58 del 28-02-2017 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la sua successiva modifica con il D.M. numero 65 del 07-03-2017 con i relativi allegati.

In particolare, l’allegato A del Decreto è costituito dalle “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni”.

Superbonus 110%

Questa agevolazione è applicabile per gli edifici condominiali, unifamiliari o autonomi, edifici da 2 a 4 unità immobiliari di proprietà dello stesso soggetto e anche per edifici appartenenti o gestiti da IACP.

L’aliquota arriva sino al 110% delle spese sostenute, della stessa possono usufruirne i singoli condòmini (persone fisiche) ed anche i soggetti IRES, ma esclusivamente per le spese sostenute nella riqualificazione delle parti comuni condominiali.

Le spese massime ammissibili variano a seconda della tipologia d’intervento eseguito, di cui riportiamo le principali voci:

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti

40.000 euro per il n. delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari

30.000 euro per il n. delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale  esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
20.000 per il n. delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari

15.000 euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più  accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione  invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici
euro 30.000

Interventi di efficientamento energetico eseguiti  congiuntamente ad almeno uno dei precedenti   interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta
limiti di spesa previsti per ciascun intervento

Interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di  almeno due classi  energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta
limiti di spesa previsti per ciascun intervento

Interventi di riduzione del rischio sismico. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del TUIR, spetta nella misura del 90 per cento.
limiti di spesa previsti per ciascun intervento
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi  alla  rete elettrica
euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR n. 380 del 2001 il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale
Installazione, contestuale o successiva all’installazione   di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati
euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di euro 48.000 e, comunque, di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di   sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistentieuro 3.000

Allo stato attuale la legislazione prevede che per accedere all’incentivo del 110% sia necessario che il complesso degli interventi soddisfi il requisito del salto di almeno due classi energetiche (in riferimento al dal Dl 63/2013, con il rilascio del certificato APE – Attestato di Prestazione Energetica).

Le attestazioni sono eseguite da tecnici abilitati i quali effettueranno l’analisi secondo quanto previsto dalle attuali norme che regolano i metodi di calcolo:

  • UNI/TS 11300 parti 1, 2, 3 e 4
  • CTI 14/2013
  • UNI EN 15193 (Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione).

Tutte le attività eseguite saranno soggette ad asseverazione (perizia tecnica asseverata), redatta da un Tecnico che attesterà, sotto la sua responsabilità civile e penale, che tutti i dati riportati nel documento siano veri.

Modalità d’utilizzo delle detrazioni

Ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, l’Ecobonus, in tutte le sue possibili declinazioni, può essere utilizzato nelle seguenti modalità:

1.   attraverso la detrazione dalle imposte negli anni a venire (5 o 10 anni);

2.   attraverso la cessione del credito fiscale generato dalla conversione della detrazione in credito di imposta;

3.   attraverso lo sconto in fattura concesso da uno o da tutti i fornitori (Imprese e/o Società che effettuano gli interventi relativi alle migliorie previste), le quali recupereranno il mancato introito sottoforma di detrazione o di credito di imposta, a loro volta cedibile.

I controlli sulla regolarità tecnica di quanto eseguito e del conseguente corretto accesso alle detrazioni fiscali, sono in capo all’Agenzia delle Entrate e all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

Sebbene l’iter burocratico per l’ottenimento dei benefici fiscali sopra trattati sia articolato e per certi versi complesso, sia per i tecnici impegnati che per i contribuenti, giova comunque ricordare come il tema ecobonus sia un’opportunità straordinaria.

Ovviamente è condizione fondamentale intraprendere questa opportunità attraverso collaborazioni con Aziende e Professionisti altamente qualificati, poiché questi saranno in grado di progettare ed eseguire attività tecnicamente corrette ed in linea con i parametri previsti dalla normativa.

Aziende specializzate, attività e iter burocratico corretto = credito sano e nessuna paura per controlli da parte degli Enti competenti.

(*)=Green Deal europeo o Patto Verde europeo: insieme di iniziative politiche proposte dalla Commissione europea con l’obiettivo generale di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050

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